L’affondamento dei Seafares Italiani .
Note relative ai DM per l’attuazione della convenzione di Manila cosi ‘ come prescritto dal DLGS 71//2015.
Bozza di Decreto rinnovi CoC STCW
VALIDITA’ AI FINI DEL RINNOVO DELLA NAVIGAZIONE EFFETTUATA SU YACHT PRIVATI Inserire nelle funzioni equivalenti art. 6 par 4) Navigazione su imbarcazioni da diporto non adibite ad uso commerciale ( diporto in uso privato ) alla stessa stregua delle altre attivita’ alternative utili a confermare all’assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare che non sono incluse nell’ambito di applicazione dell’art 3 della convezione STCW ad esempio ‘’Navi da guerra, ausiliarie della marina militare ed altre navi di proprietà o gestite da uno Stato ed impiegate solo per per servizi governativi non commerciali’ tuttavia l’art. 6 del decreto in oggetto garantisce il rinnovo per Personale militare SPE del corpo delle Capitanerie di Porto anche in considerazione del fatto che sempre piu’ spesso le navi da diporto provate sono decisamente piu’ grandi da 50 a 150 metri , da 500 a 5000 t di quelle normalmente impegnate in uso commerciale 25 a 50 mt da 200 a 500 t.
RIDUZIONE DEL PERIODO NECESSARIO PER LE FUNZIONI EQUIVALENTI Modificare nelle funzioni equivalenti art. 6 par 4) 24 mesi al posto di 30 mesi . Nel recente passato si e’ rivelato sempre piu’ spesso difficile per alcune tipologie di imbarchi, sempre piu’ frequentemente stagionali riuscire a fare 30 mesi nei sessanta.
Allegato A , 80 GT o in alternativa indicare le TSL ancora previste per le unità minori i navigazione nazionale
art 6 manca riferimento per lavoratori impiegati in uff tecnici compagnie marittime e istruttori impiegati in centri di formazione.
Bozza di Decreto Abilitazioni
1) ECDIS
Per i titoli di coperta quando si parla del necessario addestramento ECDIS va specificato che si intende il corso generale e non quello specifico per il modello di apparecchiatura ECDIS specifico della nave su cui si intende imbarcare.
ECDIS Qualora l’ufficiale non sia in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS , il certificato relativo all’abilitazione sarà rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS. Come viene scritta la limitazione ? e dove ?
2) Addestramento Radar Arpa e ECDIS IV per la navigazione costiera art.21 par 4. richiesta addestramento Radar Arpa e ECDIS vorremmo ricordare che il titolo e’ riferito ad ufficiali che imbarcano su navi inferiori a 500 Gt dove non e’ prescritto ne’ l’ECDIS ne’ il RADAR ARPA
3) Titolo V disposizioni finali art 23 par 4 ,5,6,7,8, Esiste ancora qualcuno che ha potuto navigare con i titoli professionali di padrone marittimo di prima o seconda classe , marinaio autorizzato etc negli ultimi anni tranne quelli della pesca ? SI riconosce solo una abilitazione di Marittimo Abilitato di Coperta ? niente di piu’ come era lecito aspettarsi?
4) Articolo 25 Norme Abrogate
par C abroga l’art. 13 del DM 10.5.2005 n 121 eludendo di fatto quanto prescritto dalla Convenzione STCW in fatto di titoli alternativi
abrogando l’art 13 del 121 e quindi uno che ha il mercantile non può più avere quello del diporto?
STCW
Regola VII/3 par 2
Principi che regolano il rilascio di certificati alternativi
. 1 Ogni Contraente che decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi dovrà garantire che i seguenti principi sono osservati:
. .1 nessun sistema di certificazione alternativa sarà messo in vigore a meno che esso non garantisca un grado di sicurezza in mare ed abbia un effetto preventivo nei riguardi dell’inquinamento come minimo equivalente a quelli forniti dagli altri capitoli; e
. .2 qualsiasi disposizione per la certificazione alternativa rilasciata secondo questo capitolo dovrà prevedere l’intercambiabilità dei certificati con quelli rilasciati secondo gli altri capitoli .
Questo provvedimento , di fatto rende definitivamente il titolo italiano cosiddetto del diporto (DM 10.5.2005 n 121 ) un titolo farsa, che non ha nessuna possibilita’ di crescita per superare sia pure con i dovuti e necessari passaggi , esami corsi etc . precludendo il transito da una carriera del diporto ad una mercantile o su yachts superiori a 3000 t. negando opportunità di lavoro ai seafarers italiani. Cosa invece puntualmente fatta da altre amministrazioni europee MCA che prevedono tale possibilita’ ovviamente formandoli con un cammino formativo che possa colmare il gap tra certificati del diporto e quelli mercantili.
5) Ufficiale di Navigazione e uff di Macchina punto c) 12 mesi con libretto di addestramento o 36 mesi di navigazione su navi sup 500 GT , poi a punto d) dice almeno 6 mesi di guardia sotto la supervisione di C/te o 1° uff, è da ritenersi solo per chi non ha libretto di addestramento ? e come viene certificata ?
6) Se abrogano subito il D.D. 17/12/2007 (programmi esame Direzione Marittima) come si fanno gli esami? Esce un novo decreto ?
7)Cosa si intende con la “ Definizione di nave soggetta alle disposizioni della Convenzione STCW;”
8) Non cita nei decreti abrogati o modificai il DM sett 2011 pertanto C/te litoranea e Costiera 500-3000GT non vengono modificati ? compresa parte ECDIS come per costiero fino o sup a 500 G
Osservazioni
Testo adeguamento Manila
Bridge Resource Managment e leadership and teamwork andrebbero inclusi nel corso 300h per 1° uff e non resi obbligatori a tutti
Uff di navigazione para 5 , primo uff e c/te para 4 ,Co– corso MAEBEV dipende da Ruolo d’appello e non da certificato IMO , andrebbe scritto sulla 71 e non nel DM
Primo uff sup 3000 GT all’Allegato I del 71/2015 Reg. II/2 punto 2.1.1; dice per diventare 1° oltre 3000 aver fatto non meno di 12 mesi da Ufficiale; invece art. 5 punto c) dice avere fatto 24 mesi da ufficiale; (E’ penalizzante rispetto a quanto prevede la regola STCW)
Comune di guardia e marittimo abilitato andrebbero a rigor di logica invertiti i punti 1 di entrambi gli articoli
Uff/le Elettrotecnico al punto c) aggiungere Istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica conduzione app. marittimi
Art. 23 punto 2 dice marittimo abilitato di cui all’art 9 che invece è il comune; uguale punto 3, punto 4, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9 e punto 10 (hanno sbagliato tutti gli articoli );
Testo rinnovo certificati
Allegato A , 80 GT o in alternativa indicare le TSL ancora previste per le unità minori i navigazione nazionale
art 6 manca riferimento per lavoratori impiegati in uff tecnici compagnie marittime e istruttori impiegati in centri di formazione
NOTE DI CARATTERE GENERALE CHE RIGUARDANO ENTRAMBI I DECRETI ED EVENTUALI CIRCOLARI DA REDIGERE
1) Riconoscimento dei corsi di addestramento effettuati all’interno della comunita’ europea cosi come prescritto dalla STCW emendata Manila e recepito nella normativa Europea ………….ed in quella nazionale Dlgs 71 /2015 che recita:
Art. 19
Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell’Unione europea 1. I certificati di competenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati ai sensi delle regola V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell’Unione europea a cittadini di Stati membri dell’Unione europea, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 3 del presente decreto, competenti per materia. Il riconoscimento dei certificati di cui al periodo precedente è subordinato esclusivamente alla verifica di conformità dei certificati stessi alla Convenzione STCW.
2) Riconvalida dei certificati Competenza professionale. Sarebbe utile che l’amministrazione volesse prendere in considerazione tutte le possibilita’ alternative , oltre ai 12 mesi nei 60 , fornite dalla convenzione STCW incluso uno specifico corso -corsi per dimostrare il mantenimento competenza delle funzioni, diverso dall’esame tout-court prescritto per ottenere il CoC STCW gia’ detenuto dal Marittimo . E che si preveda, sempre come prescritto dalla Convenzione, l’uso dei simulatori.
Sezione A-I/11
Riconvalida dei certificati
Competenza professionale
1
La competenza professionale continua, come richiesta dalla regola I/11, dovrà essere stabilita da:
.1 un periodo d’imbarco approvato, svolgendo mansioni (functions) appropriate al certificato posseduto, per un periodo di almeno:
.1.1 un totale di 12 mesi nei precedenti cinque anni, o
.1.2 un totale di tre mesi nei precedenti sei mesi immediatamente prima della riconvalida; o
.2 aver svolto mansioni (functions) considerate equivalenti al periodo d’imbarco richiesto nel paragrafo 1.1, o
.3 superare un test appropriato; o
.4 completare con successo un corso o corsi approvati di addestramento
.5 aver completato un periodo di imbarco approvato, svolgendo le funzioni (functions) appropriate al certificato posseduto, per un periodo di non meno di tre mesi nella posizione (capacity) di soprannumero, o in un grado di ufficiale, inferiore a quello per il quale il certificato posseduto è valido, immediatamente prima di assumere il grado per il quale esso è valido.
I corsi di rinfrescamento (refreshment)e di aggiornamento richiesti dalla regola I/11 dovranno essere approvati e includere i cambi nelle pertinenti norme nazionali e internazionali relative alla sicurezza della vita in mare, sicurezza (security) e la protezione
dell’ambiente marino e prendere in considerazione ogni aggiornamento dello standard di competenza interessato
3 La continua competenza professionale per le cisterne (tankers) come richiesto secondo la regola I/11, paragrafo 3, sarà stabilita da:
. .1 approvato periodo di imbarco, svolgendo i compiti (duties) appropriati al certificato per la cisterna (tanker) o convalida (endorsement) posseduta, per un periodo totale di almeno 3 mesi nei precedenti 5 anni, o
. .2 aver completato con successo un pertinente corso o corsi di addestramento approvato
3) Crowd & Crisys management Possibilità di effettuare il corso di Familiarizzazione per Navi Passeggeri e di tipo Ro-Ro in approvati training center. Ad oggi la normativa vigente prevede solo la possibilità di ottenere il certificato con lo svolgimento di un corso eseguito a bordo e comprovato dal Comandante della nave ove il marittimo ottiene l’addestramento, a differenza dei corsi di familiarizzazione per navi petroliere/chimichiere/gasiere, che possono essere eseguiti in approvati training center. Il certificato di Familiarizzazione ha inoltre una scadenza quinquennale, e nel caso in cui un marittimo non riesca a trovare un imbarco su queste tipologie di navi (secondo i tempi previsti dal D.Dirig. 7 agosto 2001) corre il serio rischio di non riuscire a rinnovare il certificato e di conseguenza perdere la possibilità di un futuro imbarco, in quanto penalizzato dalla mancanza del certificato stesso. Al momento è previsto dalla legislazione la possibilità di essere imbarcato sovrannumero e ottenere il certificato abilitativo dal Comandante della nave ove viene svolto l’addestramento, ma ad oggi le compagnie preferiscono imbarcare marittimi già in possesso del certificato penalizzando una buona parte di marittimi. Con l’instaurazione di un corso approvato, tutti i marittimi verranno messi sullo stesso piano. (§ 494 – D.Dirig. 7 agosto 2001 – G. U. 19 settembre 2001, n. 218, articoli 4-5-6.)
4)Per quanto riguarda i corsi MAMS e MABEV in taluni casi diventa impossibile per il marittimo ottenere i certificati, in quanto non sempre si può ottenere l’estratto di giornale parte seconda o si ha un Comandante Italiano a bordo che possa firmare l’Allegato che comprova le prove pratiche svolte a bordo. Integrare la normativa instaurando dei corsi in approvati training center (come per altro avviene nel resto del mondo) semplificherebbe l’ottenimento dei suddetti certificati. (Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008 e Decreto Direttoriale 28 gennaio 2008)
5) Semplificazione delle procedure di endorsement dei certificati, con chiare indicazioni sul sito del Ministero dei Trasporti di indirizzi e-mail, numeri di telefono e/o fax delle Ambasciate Italiane all’estero, ove poter inviare i certificati al fine di ottenere una convalida (certificati e discharge) nel minor tempo possibile.
6) Provvedere all’aggiornamento dell’elenco dei Centri di Addestramento del personale marittimo nel sito del Ministero. L’ultimo aggiornamento risale al Dicembre 2010. Con le rettifiche di Manila 2010 sarebbe utile avere un elenco con i centri autorizzati…
7)Modifica Programmi degli Istituti Tecnici del Trasporto e della Logistica affinché siano conformi a quanto previsto dalla STCW .
8) Istituire un unico ufficio centrale e telematico che detiene tutte le matricole di tutti i marittimi per una applicazione uniforme delle norme per tutti
9)Anche Correggere il dlgs 121 del 2005 dove, fra le altre cose, nel periodo di
Anche Correggere la 121 del 2005 dove, fra le altre cose, nel periodo di
formazione a seconda dei gradi è accettata la navigazione quando su yacht solo
commerciali e dove anche su privati. Esattamente scritto:
Ufficiale di Navigazione “Su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio; Capitano del diporto “Su navi da diporto adibite al noleggio o ad uso privato”; Comandante “Su navi da diporto adibite al noleggio”; Ufficiale di macchina “Su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio”; Capitano di macchina “Su navi da diporto anche adibite al noleggio”;
Direttore di Macchina “Su navi da diporto anche adibite al noleggio”. O, ANCHE, E …………….. Commento: non si capisce questa distinzione deficiente a meno di semplice errore di trascrizione,
che può succedere nelle varie stesure, ma allora perché non lo si può correggere?
Inoltre si dovesse mai rimettere mano al DM 121 sui titoli del diporto il nostro suggerimento e’ quello di eliminare il limite di tonnellaggio di 3000 , e di eliminare la dicitura only on commercial yachts.
Corso “Leadership and Teamwork”
All’art. 2.3 è prevista la necessità di un riconoscimento/abilitazione degli istituti e del corpo istruttori normato dalla circolare DECRETO 17 dicembre 2015
Istituzione del corso di formazione per formatore. (16A00059)(GU n.6 del 9-1-2016) che metterebbe in discussione la possibilità di tutti i centri di formazione esistenti di somministrare qualsivoglia corso visto che la norma e’ di 3 giorni fa e tutti
dovrebbero formare gli istruttori !
Inoltre il decreto che istituisce il corso di Leadership and teamwork , nell’allegato D descrive la composizione del corpo degli istruttori.
Il Decreto uscito sabato è assolutamente non praticabile nel breve periodo. Stando al Decreto infatti, nessun istruttore è abilitato, in quanto l’abilitazione viene rilasciata solo dopo aver frequentato il corso e dato l’esame (articoli 2 e 4 dei formatori) e’ lecito supporre che nessuno dei centri di formazione attualmente in esercizio dopo questo decreto abbia alcun formatore legalmente abilitato visto che il legislatore non ha previsto alcun tipo di riconoscimento per chi gia’ sta somministrando corsi di addestramento STCW .
Quindi consideriamo almeno 1 mese (minimo) per la formazione dei centri che andranno poi a formare il marittimo, per non parlare poi della possibilità dei centri a trovare il corpo docente prescritto nell’allegato D che descrive la composizione del corpo degli istruttori :
Composto da Comandante superiore a 3000 t e Direttore con 5 anni di navigazione in posizione manageriale negli ultimi 10 ,e Laureato in scienze della formazione, o delle comunicazioni.
Ci sono seri dubbi che i centri possano essere in grado di somministrare tale corso on breve tempo , e soprattutto che i Seafarers Italiani abbiano la possibilita’ di frequentare in tempo utile tali corsi , visto che normalmente per 8/10 mesi all’anno sono imbarcati , prima della scadenza del 1.1.17 ( illegale in quanto diversamente prescritto dal DLGS 71 che recita ch fino al 1.1.17 l’amministrazione puo’ continuare a rinnovare i certificati di competenza STCW attenendosi alla normativa precedente ovvero il dlgs 136 che prescrive che il rinnovo abbia validita’ per anni 5.
Il decreto che istituisce il corso di Leadership and teamwork , nell’allegato D descrive la composizione del corpo degli istruttori , nessuno dei centri autorizzati , non credo abbia al momento , questo tipologia di istruttori disponibile ,
Composizione del corpo istruttori e direttore del corso Il corpo istruttori è composto da docenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Comandante/1°Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 5 anni di navigazione negli ultimi 10 a livello manageriale;
b) Direttore/1°Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000Kw , in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 5 anni di navigazione negli ultimi 10 a livello manageriale;
c) Laureato in Sociologia, Scienza della Formazione o altra laurea in Scienze della Comunicazione, con esperienza di almeno 3 anni di docenza nel settore della gestione delle risorse umane, Leadership e lavoro di gruppo.
Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori di cui al punto 1), per essere ammessi a far parte del corpo istruttori devono aver frequentato un corso di formazione per istruttori durante il quale abbiano ricevuto una adeguata formazione sulle tecniche di insegnamento d’aula, svolto in conformità al programma di cui al modello di corso n° 6.09 dell’IMO, presso soggetti riconosciuti dall’Amministrazione. Sono esentati dall’obbligo della frequenza del corso gli istruttori in possesso di abilitazione all’insegnamento.
2)
3) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino il simulatore per l’erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l’uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell’IMO, presso soggetti riconosciuti dall’Amministrazione, nonché sull’uso del particolare simulatore utilizzato all’interno del corso.
4) Gli istruttori chiamati a far parte della commissione d’esame dovranno altresì ricevere una adeguata formazione sui metodi e sulle pratiche della valutazione, nonché sull’uso del simulatore come strumento di valutazione delle competenze, conoscenze e abilità pratiche acquisite durante il corso ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW.
5) Il Direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno 2 anni nell’ambito della formazione, deve ricevere una adeguata formazione sui metodi e sulle pratiche della valutazione.
Del corso medical care non si capisce di chi sia la competenza, il MIT rimanda al Ministero della Salute, che rimanda al MIT, che rimanda a quello della salute, e noi qui che non sappiamo cosa dobbiamo fare.
Da 8 mesi previsti dal Dlgs 71/2015 ,Successivamente modificato dal D.L. 30/12/2015, n. 210 secondo cui le parole: “sono rinnovati entro 8 mesi”, sono sostituite dalle seguenti: “sono rinnovati entro 18 mesi” ma ancora non e’ chiaro se sara’ previsto un refresh o va’ rifatto l’intero corso .
Il Primo soccorso non e’ previsto ne’ da Manila ne’ dalle norme Europee , anche se sembra compreso nel DLGS 71 tra quelli da rifare.
Dlgs 71/2015
Art. 11
Rilascio e registrazione dei certificati
3. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanità 7 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982, e del decreto del Ministro della sanità 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997, da oltre 5 anni, sono rinnovati entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Basic Safety Training manca ancora il decreto che dovrebbe stabilire le modalita’ di refresh.
Fino ad oggi l’Amministrazione Italiana lo ha rinnovavano tacitamente con 1 anno di navigazione negli ultimi 5.
Gli emendamenti di Manila 2010 prescrivono che il marittimo deve dimostrare di aver mantenuto lo standard di addestramento.
L’unica cosa che il MIT potrebbe concedere è la possibilità di far firmare un foglio dal bordo (verosimilmente comandante) dove si dice che il marittimo ha mantenuto lo standard. Infatti non è obbligatorio fare il refresh, dobbiamo solo avere un foglio che dice che abbiamo mantenuto lo standard di addestramento.
Ulteriori Note sui corsi prescritti dagli emendamenti di Manila 2010 alla convenzione STCW
Erano gia’ stati istituiti in passato :
”Security Awarness ”(ISPS ) CIRCOLARE Titolo: Personale Marittimo Serie: Formazione Nr.006 Formazione, istruzione e familiarizzazione di security per il personale marittimo.
Ecdis, CIRCOLARE Titolo: Personale Marittimo Serie: Formazione Nr.006 Formazione, n.005 DD n 1321/2011 istituzione del corso di formazione all’utilizzo della cartografia elettronica e del sistema informativo ECDIS.
Tuttavia non e’ chiaro se questo e’ tutto quanto o ci sono altri refresh o corsi da fare per rispettare gli emendamenti di MANILA 2010 .
E’ assolutamente oltraggioso per la dignita’ di migliaia di Seafarers Italiani che l’Amministrazione abbia per 5 anni completamente ignorato quanto prescritto dagli emendamenti di Manila e testardamente insistito a limitare i rinnovi dei certificati di competenza al 1.1.17 , contrariamente al dettato legislativo internazionale, europeo e nazionale con delle ridicole circolari che nessun potere hanno di sovvertire la norma ( dlgs 71 2015) .
Adesso si chiede ai Seafarers Italiani di correre in pochissimi mesi a frequentare corsi , non ancora approvati in e pagare migliaia di euro , pena la perdita del lavoro e dei certificati di competenza. Chiediamo le dimissioni immediate o il licenziamento degli artefici di tale disastro.